SCIOPERO GENERALE AD OLTRANZA PROCLAMATO DA F.I.S.I.

DELIBERA DI INCOSTITUZIONALITA'

COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Deliberazione n. 21/256: Sciopero generale proclamato ad oltranza, dalla Segreteria nazionale
della Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali, in data 29 ottobre 2021 (atto pervenuto
in pari data), “per tutti i settori pubblici e privati a oltranza dalle ore 00.01 del 1° novembre
2021, alle 23.59 del 15 novembre 2021. Lo sciopero è stato proclamato contro le politiche
governative ed i provvedimenti di contenimento della pandemia (rel. Santoro-Passarelli) (Pos.
1297/21)
(Seduta del 4 novembre 2021)
La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta
all’unanimità la seguente delibera:
LA COMMISSIONE
PREMESSO
che la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha già proclamato due astensioni
(la prima dal 15 al 20 ottobre 2021; la seconda dal 21 al 31 ottobre 2021), con riferimento alle
quali la Commissione ha avviato i relativi procedimenti per la valutazione del comportamento
del soggetto proclamante (cfr. delibere nn. 21/246 e 21/248);
che la stessa Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato, in data 29
ottobre 2021, una terza astensione, per il periodo dal 1° al 15 novembre 2021, per le medesime
motivazioni ed in continuità con le precedenti azioni, rispetto alla quale “è lasciata la
possibilità al singolo aderente di partecipare ad uno o più giornate di sciopero o, in
alternativa, al tutto il periodo previsto (15 gg)”;
RITENUTO
che, oltre alla durata complessiva dell’astensione – che così totalizzerebbe un mese
intero, dal 15 ottobre al 15 novembre, con tre tranches senza alcuna interruzione, cui ben
potrebbe seguirne una quarta, sì da risultare di per sé ad oltranza, come tale incompatibile con
la salvaguardia degli altri beni protetti – la prevista modalità di partecipazione, che consente
ai lavoratori di scegliere in quali giornate astenersi, risulta estranea alla stessa nozione di
sciopero recepita dall’art. 40 della Costituzione, consolidata anche dalla giurisprudenza della
Corte di Cassazione (Cassazione n.24653 del 3 dicembre 2015);
che, dunque, tale azione viola, in forza della sua estensione temporale cumulativa, non
solo i limiti esterni, quali dati dalla osservanza delle regole poste alla sua effettuazione con
riguardo ai servizi pubblici essenziali, ma anche e prima di tutto i limiti interni attinenti alla
sua riconducibilità alla nozione costituzionale;
CONSIDERATO
che trattandosi, pertanto, di una astensione non riconducibile alla nozione di sciopero
quale incorporata nell’art. 40 della Costituzione, per essere nella stessa proclamazione privata
della sua caratteristica collettiva, fuoriesce dalla competenza della Commissione;
DELIBERA
che, per quanto sopra argomentato, non procederà ad esaminare questa terza
proclamazione ed eventuali successive astensioni indette dalla Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali, per le medesime motivazioni, in quanto non ritenute riconducibili nell’alveo
della fattispecie prevista dall’articolo 40 della Costituzione;
conseguentemente, l’assenza dei lavoratori che aderiscano alla protesta deve ritenersi
ingiustificata a tutti gli effetti di legge, con la possibilità, per le aziende e le amministrazioni
che erogano servizi pubblici essenziali, di attivare nei confronti dei lavoratori i rimedi
sanzionatori per inadempimento, previsti dal diritto dei contratti.
DISPONE
la trasmissione della presente delibera alla Federazione Italiana Sindacati
Intercategoriali, alle Amministrazioni, Enti e Aziende in indirizzo, nonché, ai sensi
dell’articolo 13, lett. n), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ai Presidenti
delle Camere e del Consiglio dei Ministri;
DISPONE, ALTRESI’,
la pubblicazione della presente delibera sul sito internet della Commissione.

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